Regolamento

Art. 109

Apparecchio lanciasagole

In vigore dal 25 ott 2022
1. Tutte le navi da passeggeri devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole, ad eccezione delle navi aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, delle navi lagunari e di quelle abilitate a navigazione nazionale locale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-109

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