Art. 109 · Apparecchio lanciasagole
Regolamento

Art. 109

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Apparecchio lanciasagole

In vigore dal 25 ott 2022
1. Tutte le navi da passeggeri devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole, ad eccezione delle navi aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, delle navi lagunari e di quelle abilitate a navigazione nazionale locale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-109