Regolamento
Art. 109
68 / 272Apparecchio lanciasagole
In vigore dal 25 ott 2022
1. Tutte le navi da passeggeri devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole, ad eccezione delle navi aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, delle navi lagunari e di quelle abilitate a navigazione nazionale locale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-109