Regolamento
Art. 115
Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate
In vigore dal 21 apr 1992
Mezzi di salvataggio delle navi da carico di
stazza lorda inferiore a 50 tonnellate
1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate devono essere dotate:
a) quando abilitate a navigazione internazionale e nazionale, di zattere di salvataggio sufficienti per tutte le persone a bordo.
Quando il numero delle pesone che devono trovare posto nelle zattere è superiore a 10 il numero delle zattere stesse non può essere inferiore a 2;
b) quando abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo.
Il Ministero può consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti;
c) quando abilitate a navigazione nazionale litoranea, di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Il Ministero può consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti;
d) quando abilitate a navigazione nazionale locale, di salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone a bordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-115