Art. 115 · Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate
Regolamento

Art. 115

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Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate

In vigore dal 21 apr 1992
Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate 1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate devono essere dotate: a) quando abilitate a navigazione internazionale e nazionale, di zattere di salvataggio sufficienti per tutte le persone a bordo. Quando il numero delle pesone che devono trovare posto nelle zattere è superiore a 10 il numero delle zattere stesse non può essere inferiore a 2; b) quando abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Il Ministero può consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti; c) quando abilitate a navigazione nazionale litoranea, di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Il Ministero può consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti; d) quando abilitate a navigazione nazionale locale, di salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone a bordo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-115