Regolamento
Art. 123
Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento
In vigore dal 21 apr 1992
Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento
1. Le navi da carico, ad eccezione di quelle abilitate a navigazione nazionale locale, devono avere a bordo il dispositivo di sganciamento di cui all' e, se di lunghezza superiore a 150 metri e prive di sovrastrutture centrali, devono essere dotate in aggiunta ai mezzi di salvataggio esistenti, di una zattera di salvataggio capace di accogliere almeno 6 persone sistemata il più possibile a proravia per quanto ragionevole e praticabile.
2. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o inferiore a 1000 tonnellate costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che conservino le imbarcazioni, o l'imbarcazione, esistenti, sufficienti per tutte le persone a bordo, a condizione che tali navi vengano dotate di una o più zattere di salvataggio, anch'esse sufficienti per tutte le persone a bordo.
3. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che non siano dotate di imbarcazioni di salvataggio a motore semprechè sia accertato che su di esse non siano mai esistite tali imbarcazioni.
4. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le imbarcazioni di salvataggio aventi capacità comprese tra 61 e 100 persone non siano nè imbarcazioni di salvataggio a motore nè imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore.
5. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le pompe a mano delle imbarcazioni di salvataggio non sino di tipo approvato, purchè le pompe di cui tali imbarcazioni sono dotate fossero già in opera alla data predetta e risultino efficienti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-123