Regolamento›Titolo V
Art. 125
Esenzioni
In vigore dal 21 apr 1992
1. Non sono soggette alle norme del presente titolo quelle apparecchiature che, pur dovendo nella fase operativa sostenere pesi, non effettuano movimentazione del carico, quali: torri di perforazione del fondo marino, dispositivo per l'autosollevamento di piattaforme per lavori marittimi o simili, attrezzature per: manovra dei dispositivi di dragaggio del fondo marino, apertura e chiusura dei portelloni di murata, delle celate di prora e delle rampe di poppa, manovra passerelle per imbarco passeggeri, scale di banda, montavivande, ascensori per persone a bordo di navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e simili.
2. Non sono soggette alle norme del presente titolo le apparecchiature mobili quali i paranchi mobili a mano e a motore e i martinetti mobili a mano o a motore e simili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-125