RegolamentoTitolo V

Art. 129

Certificati

In vigore dal 21 apr 1992
1. A seguito delle prove e visite di cui agli articoli precedenti sono compilati i seguenti certificati: a) certificato di prova e verifica dei verricelli, picchi di carico e relativi accessori prima della loro entrata in esercizio; b) certificato di prova e verifica di gru e apparecchi di sollevamento in genere e loro accessori prima della loro entrata in esercizio; c) certificato di prova e verifica degli accessori smontabili prima della loro entrata in esercizio; d) certificato di verifica e prova di cavi metallici prima della loro entrata in esercizio; e) certificato di trattamento termico periodico di catene, anelli, ganci, grilli e torchietti; f) certificato di visita completa annuale degli accessori per i quali non è richiesto il trattamento termico periodico. 2. I certificati di cui al precedente comma 1 devono essere allegati al registro di cui all' e quelli destinati alle navi e galleggianti abilitati a navigazione internazionale devono essere compilati, unitamente al registro stesso, in lingua italiana ed in lingua inglese. I modelli dei suddetti certificati devono essere rispondenti alle convenzioni ed accordi internazionali in materia di protezione dei lavoratori contro gli infortuni ed essere approvati dal Ministero. 3. I certificati delle navi e galleggianti per i quali a norma del precedente , comma 2, non è obbligatoria la tenuta del registro, devono essere conformi ai modelli dell'ente tecnico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-129

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