Regolamento›Titolo V
Art. 129
Certificati
In vigore dal 21 apr 1992
1. A seguito delle prove e visite di cui agli articoli precedenti sono compilati i seguenti certificati:
a) certificato di prova e verifica dei verricelli, picchi di carico e relativi accessori prima della loro entrata in esercizio;
b) certificato di prova e verifica di gru e apparecchi di sollevamento in genere e loro accessori prima della loro entrata in esercizio;
c) certificato di prova e verifica degli accessori smontabili prima della loro entrata in esercizio;
d) certificato di verifica e prova di cavi metallici prima della loro entrata in esercizio;
e) certificato di trattamento termico periodico di catene, anelli, ganci, grilli e torchietti;
f) certificato di visita completa annuale degli accessori per i quali non è richiesto il trattamento termico periodico.
2. I certificati di cui al precedente comma 1 devono essere allegati al registro di cui all' e quelli destinati alle navi e galleggianti abilitati a navigazione internazionale devono essere compilati, unitamente al registro stesso, in lingua italiana ed in lingua inglese. I modelli dei suddetti certificati devono essere rispondenti alle convenzioni ed accordi internazionali in materia di protezione dei lavoratori contro gli infortuni ed essere approvati dal Ministero.
3. I certificati delle navi e galleggianti per i quali a norma del precedente , comma 2, non è obbligatoria la tenuta del registro, devono essere conformi ai modelli dell'ente tecnico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-129