RegolamentoTitolo VI

Art. 132

Girobussola

In vigore dal 21 apr 1992
1. Tutte le navi di stazza lorda maggiore o uguale a 500 tonnellate costruite a decorrere dal 1 settembre 1984 devono essere fornite di una girobussola avente le seguenti caratteristiche: a) il timoniere di guardia al posto di manovra principale deve poter leggere chiaramente la girobussola madre o una ripetitrice; b) nelle navi di stazza lorda maggiore o uguale a 1600 tonnellate devono essere sistemate una o più ripetitrici in modo da consentire, per quanto possibile, l'effettuazione di rilevamenti su un arco di orizzonte di 360o. 2. Tutte le navi aventi stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente al 1 settembre 1984 che effettuano viaggi internazionali, devono essere fornite di una girobussola conforme alle prescrizioni del comma 1 di questo articolo. 3. La girobussola di cui ai precedenti commi 1 e 2 di questo articolo non è richiesta per navi che effettuano viaggi entro 20 miglia dalla costa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-132

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