Regolamento›Titolo VI
Art. 134
Manutenzione e difetti di funzionamento
In vigore dal 21 apr 1992
1. Gli apparecchi di cui ai precedenti articoli del presente capitolo ed ogni altro strumento di ausilio alla navigazione devono essere sempre tenuti in buono stato di manutenzione ed efficienza.
Un loro cattivo funzionamento tuttavia non deve essere considerato come causa che rende la nave inadatta a navigare o come motivo per fermare la nave in porti ove non siano prontamente disponibili mezzi per le riparazioni.
2. Ogni apparecchio dovrà essere dotato delle necessarie monografie e parti di rispetto secondo le indicazioni della casa costruttrice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-134