Regolamento›Titolo VI
Art. 135
Uso del pilota automatico
In vigore dal 25 ott 2022
1. Nelle zone con alta densità di traffico, in condizioni di visibilità limitata e in altre situazioni di navigazione pericolose in cui viene usato il pilota automatico, deve essere possibile ristabilire immediatamente, per il governo della nave, il comando a mano.
2. Nelle circostanze quali quelle sopra indicate deve essere possibile all'ufficiale di guardia avere a disposizione senza ritardi i servizi di un timoniere qualificato che deve essere pronto in ogni momento ad assumere il comando del timone.
3. La commutazione tra il governo automatico e quello manuale e viceversa deve essere effettuata da un ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza.
3-bis. Alle navi lagunari non è consentito l'utilizzo del pilota automatico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-135