Regolamento›Titolo V
Art. 126
Visite
In vigore dal 21 apr 1992
1. Prima del rilascio della documentazione di cui agli deve essere effettuata una visita iniziale comprensiva di tutte le ispezioni e prove stabilite dalle norme di cui all' da effettuarsi su tutte le parti oggetto della documentazione predetta, salvo per quelle per le quali la regolamentazione stessa prevede controlli alternativi o possibilità di acquisizione di documentazione certificatoria emessa da enti stranieri e avente validità ai fini della legge internazionale sulla prevenzione infortuni sul lavoro.
2. A seguito dell'esito favorevole della visita iniziale, su ciascuna apparecchiatura deve essere riportata in modo evidente la portata o la tavola delle portate, con le relative condizioni opera- tive.
Per la marcatura di identificazione degli accessori si applicano le norme di cui all'.
3. Successivamente all'entrata in esercizio le parti oggetto delle documentazioni di cui agli sono soggette alle visite periodiche prescritte dalle norme di cui all' nel corso delle quali devono essere ispezionate come stabilito nelle norme stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-126