Regolamento›Titolo V
Art. 124
Criterio generale di sicurezza
In vigore dal 21 apr 1992
1. Tutti i mezzi fissi di carico e scarico delle merci trasportate ed altri mezzi fissi di sollevamento in genere esistenti a bordo di navi o galleggianti devono essere di robustezza adeguata alle portate cui gli stessi con le relative sistemazioni sono abilitati secondo le norme di cui al successivo .
2. I mezzi e le sistemazioni di cui sopra devono presentare adeguata sicurezza per le persone addette alla manovra che sia effettuata nel rispetto di procedure corrette e con l'osservanza delle normali precauzioni di impiego, conformi alle disposizioni del comando di bordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-124