Art. 120 · Apparecchio lanciasagole
Regolamento

Art. 120

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Apparecchio lanciasagole

In vigore dal 21 apr 1992
1. Tutte le navi da carico di stazza lorda superiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione nazionale devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-120