Art. 67 · Obblighi delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico
Regolamento

Art. 67

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Obblighi delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico

In vigore dal 25 ott 2022
1. Le navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico devono, a giudizio dell'ente tecnico: a) avere le scale delle immersioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, senza obbligo di indicazioni in piedi inglesi; b) soddisfare alle condizioni di cui alla parte II ovvero all' del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, a seconda che non esercitino o esercitino la navigazione in zone riparate. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle navi lagunari.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-67