RegolamentoTitolo VII

Art. 196

Requisiti e norme speciali per gli aliscafi

In vigore dal 21 apr 1992
1. Gli aliscafi devono soddisfare alle seguenti disposizioni speciale: a) la galleggiabilità e la stabilità in allagamento, a scafo galleggiante, devono soddisfare alle norme dei regolamenti dell'ente tecnico considerando il ponte scoperto completamente ingombro di persone; b) deve essere assegnato il bordo libero, riferito alla condizione di scafo galleggiante; c) devono essere sistemati a bordo mezzi idonei all'esaurimento di qualsiasi compartimento, nell'ipotesi sia di nave diritta sia con moderati sbandamenti. 2. Alla verifica della corrispondenza ai requisiti di cui al comma 1 provvede l'ente tecnico secondo i propri regolamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-196

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