RegolamentoTitolo VII

Art. 195

Dotazioni

In vigore dal 21 apr 1992
1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti delle seguenti dotazioni: a) un proiettore, di potenza non inferiore a quella richiesta per le imbarcazioni di salvataggio a motore, se sono abilitati alla navigazione in ore notturne; b) un apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio, se sono abilitati a navigazione oltre 20 miglia dalla costa; c) segnali di soccorso per ponte di comando secondo quanto disposto dal comma 1 dell'; d) un lanciasagole con 4 sagole e 4 proiettili; e) 2 segnali fumogeni galleggianti capaci di produrre abbondante fumo di colore arancione; f) un corredo farmaceutico di pronto soccorso; g) un'ascia da pompiere; h) una torcia elettrica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-195

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