Regolamento›Titolo VII
Art. 195
Dotazioni
In vigore dal 21 apr 1992
1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti delle seguenti dotazioni:
a) un proiettore, di potenza non inferiore a quella richiesta per le imbarcazioni di salvataggio a motore, se sono abilitati alla navigazione in ore notturne;
b) un apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio, se sono abilitati a navigazione oltre 20 miglia dalla costa;
c) segnali di soccorso per ponte di comando secondo quanto disposto dal comma 1 dell';
d) un lanciasagole con 4 sagole e 4 proiettili;
e) 2 segnali fumogeni galleggianti capaci di produrre abbondante fumo di colore arancione;
f) un corredo farmaceutico di pronto soccorso;
g) un'ascia da pompiere;
h) una torcia elettrica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-195