Regolamento›Titolo VIII
Art. 199
Mezzi di salvataggio
In vigore dal 21 apr 1992
1. Ai galleggianti, su cui sia imbarcato un equipaggio, che operano o navigano a distanza superiore alle 20 miglia dalla costa, si applicano a giudizio dell'autorità marittima, avuto riguardo al numero delle persone imbarcate, le stesse norme previste dal presente regolamento per le navi da carico, in relazione alla navigazione (internazionale o nazionale) cui sono abilitati.
2. I galleggianti, su cui sia imbarcato un equipaggio, che operano o navigano a distanza non superiore alle 20 miglia dalla costa, devono essere provvisti di mezzi collettivi di salvataggio aventi capacità sufficiente per tutte le persone a bordo, secondo quanto stabilito dall'autorità marittima in relazione alle condizioni di impiego.
3. Tutti i galleggianti devono essere provvisti di una cintura di salvataggio per ogni persona e bordo e di almeno un salvagente anulare munito di boetta luminosa e di segnale fumogeno.
4. Per i galleggianti che operano nell'ambito portuale o nelle imme- diate vicinanze l'autorità marittima può consentire che le cinture di salvataggio siano sostituite da salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone.
5. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, stabilisce i mezzi di salvataggio dei galleggianti di cui al seguente e di quelli impiegati in servizi pericolosi, come lo sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-199