RegolamentoLibro IV

Art. 201

Composizione e forza minima dell'equipaggio

In vigore dal 25 ott 2022
1. Fermo il disposto dell' del codice della navigazione, nell'attuazione degli Art. 317 dello stesso codice e 426 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) deve essere tenuta presente l'esigenza che l'equipaggio della nave sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo secondo le prescrizioni contenute nel presente libro. 1-bis. Per le navi lagunari, l'autorità marittima, ai fini della determinazione della composizione dell'equipaggio, tiene conto che la navigazione è effettuata esclusivamente in acque portuali protette e del carattere promiscuo di tali acque.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-201

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