Regolamento›Libro IV
Art. 205
Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da passeggeri
In vigore dal 21 apr 1992
1. Come capo lancia di ogni imbarcazione di salvataggio deve essere designato un ufficiale di coperta o un marittimo abilitato; deve essere altresì designato un sostituto capo lancia.
2. Il capo lancia deve avere l'elenco dell'equipaggio dell'imbarcazione e deve assicurarsi che ciascun membro di esso conosca e sappia eseguire i compiti assegnatigli. Tale elenco deve essere fornito anche al sostituto capo lancia.
3. Il comando dell'imbarcazione spetta al capo lancia o, in caso di suo impedimento, al sostituto capo lancia, anche se prendano posto nell'imbarcazione persone estranee al personale di coperta, di grado superiore a quello del capo lancia.
4. Il comandante ed il comandante in seconda o, in mancanza di questo, il primo ufficiale, non devono mai essere designati quali capo lancia; essi assumono il comando dell'imbarcazione nella quale eventualmente prendono posto.
5. Quando nell'imbarcazione prendono posto ufficiali di coperta, questi assumono il comando dell'imbarcazione se hanno grado superiore a quello del capo lancia.
6. Quando su una imbarcazione non vi sono nè ufficiali di coperta nè il capo lancia o il suo sostituto, nè marittimi abilitati, il comando dell'imbarcazione stessa spetta alle altre persone dell'equipaggio della nave, secondo l'ordine gerarchico di cui all'Art. 321 del codice della navigazione.
7. Ad ogni imbarcazione provvista di motore deve essere assegnata una persona capace di condurre il motore stesso.
8. Ad ogni imbarcazione dotata di apparecchio radiotelegrafico deve essere assegnato un operatore qualificato.
9. Qualora l'imbarcazione sia dotata di proiettore, il capo lancia ed il suo sostituto devono essere capaci di adoperarlo.
10. Il punto di imbarco per ogni imbarcazione deve essere chiaramente indicato.
11. Ad ogni zattera di salvataggio deve essere assegnato un ufficiale di coperta o un marittimo abilitato. Il Ministero, tuttavia, tenuto conto della natura del viaggio, del numero delle persone a bordo e delle caratteristiche della nave, può consentire che siano posti a capo delle zattere di salvataggio marittimi pratici, a giudizio del comando di bordo, della manovra e del funzionamento delle stesse.
Inoltre, per le navi abilitate alle navigazioni costiera, litoranea e locale, il Ministero può consentire che sia assegnato un marittimo abilitato o un marittimo pratico per ogni due zattere.
12. Su ogni nave dotata di zattere di salvataggio gonfiabili, il comando di bordo deve avere a sua disposizione, per l'istruzione degli ufficiali e dell'equipaggio, due copie di un manuale esplicativo, edito della casa costruttrice delle zattere, sul funzionamento delle zattere stesse e di ogni singolo accessorio, nonché due copie delle "Istruzioni per la sopravvivenza". Tali istruzioni devono essere contenute in un opuscolo e fornire istruzioni semplici ed accurate sull'uso della zattera e sulla sopravvivenza in essa; devono essere redatte in lingua italiana ed inglese.
13. Su ogni nave dotata di zattere gonfiabili devono essere esposte in posizioni ben visibili, in prossimità degli alloggi equipaggio ed in numero adeguato alla consistenza di questo, ma in nessun caso inferiore a due, tavole illustranti la manovra di lancio e di ammainata delle zattere stesse, nonché i particolari relativi all'imbarco delle persone e le precauzioni che devono essere prese.
14. Il manuale, le istruzioni e le tavole devono rispondere ai regolamenti dell'ente tecnico.
15. La parte delle istruzioni che riguarda i viveri, l'acqua e le note mediche deve essere approvata dal Ministero.
16. In occasione delle revisioni annuali delle zattere gonfiabili di cui al punto d) del comma 1 dell', salvo giustificata impossibilità, almeno una zattera deve essere fatta funzionare a bordo in presenza della maggior parte possibile dell'equipaggio. Nel caso di zattere per cui sono prescritti gru o altri dispositivi di ammainata, deve essere eseguita tale manovra, eventualmente senza persone a bordo. Non è necessario che la zattera sia fatta galleggiare.
17. Le predette esercitazioni devono essere effettuate sotto la direzione del comando di bordo con il controllo del personale addetto alla revisione delle zattere, che illustrerà il funzionamento delle zattere stesse, di ogni singolo loro accessorio e delle loro dotazioni.
18. In ogni caso, il comando di bordo deve provvedere ad una costante istruzione dell'equipaggio sulla manovra e sull'uso delle zattere gonfiabili.
19. L'autorità marittima, in occasione delle visite per la preparazione professionale degli equipaggi, si accerterà del grado di addestramento di questi sulla manovra e sull'uso delle zattere gonfiabili.
20. Sui mezzi collettivi di salvataggio e sui dispositivi per la loro messa a mare, o nelle immediate adiacenze, devono essere apposte targhe che illustrino la funzione dei comandi e delle operazioni per manovrare il dispositivo di messa a mare con le relative istruzioni.
Le suddette targhe devono essere facilmente visibili anche in condizione di illuminazione di emergenza e redatte usando i simboli raccomandati da organismi internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-205