Regolamento›Titolo VIII
Art. 198
Protezione contro gli incendi
In vigore dal 21 apr 1992
1. La protezione contro gli incendi deve essere commisurata ai pericoli d'incendio derivanti dalle sistemazioni di bordo e dal servizio cui il galleggiante è destinato e al numero delle persone imbarcate.
2. I mezzi di prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi devono essere adeguati ai regolamenti dell'ente tecnico, salvo che per i galleggianti di cui al comma 5 dell' per i quali provvede il Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-198