Art. 198 · Protezione contro gli incendi
RegolamentoTitolo VIII

Art. 198

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Protezione contro gli incendi

In vigore dal 21 apr 1992
1. La protezione contro gli incendi deve essere commisurata ai pericoli d'incendio derivanti dalle sistemazioni di bordo e dal servizio cui il galleggiante è destinato e al numero delle persone imbarcate. 2. I mezzi di prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi devono essere adeguati ai regolamenti dell'ente tecnico, salvo che per i galleggianti di cui al comma 5 dell' per i quali provvede il Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-198