RegolamentoTitolo VII

Art. 193

Protezione contro gli incendi

In vigore dal 21 apr 1992
1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono avere adeguata protezione contro gli incendi secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 2. Non è consentito l'impiego di combustibili aventi punto di infiammabilità uguale o inferiore a 38oC; l'impiego di combustibili aventi punto di infiammabilità tra 38o e 43oC è però consentito solo quando siano prese adeguate precauzioni contro il rischio di esplosione ed incendi in accordo con i regolamenti dell'ente tecnico. 3. Tutti i locali per passeggeri ed equipaggio devono essere provvisti, a giudizio dell'ente tecnico, di mezzi atti a realizzare una sfuggita rapida e agevole delle persone verso il ponte scoperto, continuamente illuminata da lampade di emergenza alimentate da un generatore indipendente da quello principale a mezzo di un circuito che, nel caso di mancanza di energia nel circuito principale, si chiuda automaticamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-193

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo