Regolamento›Titolo VII
Art. 193
Protezione contro gli incendi
In vigore dal 21 apr 1992
1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono avere adeguata protezione contro gli incendi secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
2. Non è consentito l'impiego di combustibili aventi punto di infiammabilità uguale o inferiore a 38oC; l'impiego di combustibili aventi punto di infiammabilità tra 38o e 43oC è però consentito solo quando siano prese adeguate precauzioni contro il rischio di esplosione ed incendi in accordo con i regolamenti dell'ente tecnico.
3. Tutti i locali per passeggeri ed equipaggio devono essere provvisti, a giudizio dell'ente tecnico, di mezzi atti a realizzare una sfuggita rapida e agevole delle persone verso il ponte scoperto, continuamente illuminata da lampade di emergenza alimentate da un generatore indipendente da quello principale a mezzo di un circuito che, nel caso di mancanza di energia nel circuito principale, si chiuda automaticamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-193