Regolamento›Titolo VI
Art. 188
Protezione contro gli incendi
In vigore dal 21 apr 1992
1. I locali o i vani chiusi entro cui sono sistemati i motori, i depositi di combustibile ed i relativi accessori devono essere sempre accessibili ed ispezionabili.
2. Gli impianti, le sistemazioni e le dotazioni devono corrispondere alle norme dell'ente tecnico.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina o per altri impianti ausiliari devono essere sistemate all'aperto ovvero in spazi adeguatamente ventilati e, comunque, fuori da locali di alloggio.
4. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente e sicuramente accessibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-188