Regolamento›Titolo VI
Art. 187
Scafo, apparato motore e impianto elettrico
In vigore dal 21 apr 1992
1. I materiali e le strutture dello scafo, l'apparato motore, i macchinari ausiliari e l'impianto elettrico devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico in relazione alla specie di navigazione ed all'impiego cui le navi di cui al presente titolo sono abilitate.
2. Corrimani, parapetti e altri adeguati mezzi di appiglio per le persone devono essere sistemati sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie.
3. Gli organi di governo e l'armamento marinaresco devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico. Deve essere in ogni caso sistemato un mezzo di governo ausiliario indipendente dall'apparecchio di governo principale.
4. Il numero massimo ammissibile di persone a bordo deve essere stabilito oltre che in funzione delle caratteristiche di stabilità anche tenendo conto degli spazi disponibili e dell'entità dei mezzi di salvataggio.
5. I motori delle navi di cui al presente titolo devono essere collaudati dall'ente tecnico ed essere dotati di dispositivo di retromarcia, salvo il caso di motori di potenza massima inferiore a 6 cavalli che, se sprovvisti del citato dispositivo, devono essere muniti di un mezzo sostitutivo giudicato idoneo dall'ente tecnico.
6. Devono essere sistemati a bordo appropriati mezzi o attrezzi di esaurimento secondo le norme dell'ente tecnico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-187