Regolamento›Titolo VI
Art. 189
Mezzi di salvataggio
In vigore dal 21 apr 1992
1. Mezzi collettivi di salvataggio:
a) le navi di cui al presente titolo eccezionalmente autorizzate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa dall'autorità marittima, devono essere fornite di una o più zattere di salvataggio aventi capacità sufficiente nel complesso per tutte le persone a bordo.
Possono essere impiegate zattere di salvataggio più leggere e maneggevoli di quelle regolamentari, purchè riconosciute idonee dall'ente tecnico in conformità ai propri regolamenti;
b) le navi di cui al presente titolo abilitate a navigare entro 20 miglia dalla costa devono essere dotate almeno di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. Nel periodo invernale devono essere sistemate zattere per tutte le persone a bordo. Tale dotazione non è obbligatoria per navi abilitate a navigazione entro 3 miglia dalla costa. L'autorità marittima può consentire l'impiego di apparecchi diversi da quelli regolamentari di efficienza adeguata, sentito l'ente tecnico.
2. Mezzi individuali di salvataggio:
a) tutte le navi di cui al presente titolo devono essere dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo ovvero, se abilitate a navigazione entro 3 miglia dalla costa, di un salvagente anulare per ogni due persone a bordo;
b) le navi di cui alla precedente lettera a) devono essere dotate, ad eccezione delle imbarcazioni e navi che effettuano navigazione entro un miglio dalla costa, dei seguenti salvagente anulari oltre quelli eventualmente prescritti a norma della lettera a) medesima:
1 per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri;
2, di cui uno con boetta luminosa, per navi di lunghezza fuori tutto da 10 a 20 metri;
4, di cui 2 con boetta luminosa e segnale fumogeno, per navi di lunghezza fuori tutto superiore a 20 metri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-189