RegolamentoTitolo VI

Art. 191

Installazioni radioelettriche

In vigore dal 21 apr 1992
1. Le navi abilitate a navigazione oltre 6 miglia dalla costa devono essere dotate di un impianto radiotelefonico ad onde metriche rispondente alle norme tecniche per gli impianti radio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-191

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