Regolamento›Titolo VII
Art. 194
Mezzi di salvataggio
In vigore dal 21 apr 1992
1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti dei seguenti mezzi collettivi ed individuali di salvataggio:
a) almeno due o più zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere almeno il 110 per cento del numero totale delle persone imbarcate. Il Ministero, tenuto conto della natura dei viaggi e del periodo stagionale, può consentire la sostituzione delle zattere con apparecchi galleggianti per non più del 50 per cento del totale stesso in navigazione costiera e per il 100 per cento in navigazione litoranea;
b) cinture di salvataggio per il 105 per cento del numero totale delle persone imbarcate, convenientemente sistemate sotto ciascun sedile;
c) salvagente anulari in ragione del 4 per cento delle persone a bordo, con un minimo di 2, muniti di sagola galleggiante lunga 27,5 metri; metà dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica ed almeno 2 di essi (o 1 quando i salvagente sono soltanto 2) devono essere provvisti anche di segnale fumogeno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-194