RegolamentoTitolo VI

Art. 190

Dotazioni

In vigore dal 21 apr 1992
1. Le dotazioni delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione tra 20 e 3 miglia dalla costa sono: a) una bussola; b) carte della zona; c) 3 fuochi a mano a luce rossa; d) 3 razzi a paracadute a luce rossa; e) un dispositivo regolamentare per segnalazioni acustiche; f) un ancorotto efficiente in relazioni alle dimensioni della nave, con cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri; g) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso; h) un mezzo di governo ausiliario, anche elementare, purchè indipendente dall'apparecchio di governo principale; i) una pompa di esaurimento; l) una gaffa; m) fanali regolamentari; n) estintori, nel seguente numero: 1 in plancia o posto di guida se l'apparato motore ha potenza massima di esercizio fino a 20 cavalli; 1 in plancia ed 1 in prossimità dell'apparato motore per potenze superiori a 20 fino a 100 cavalli; 3, di cui 1 in plancia e 2 in prossimità dell'apparato motore per potenze superiori a 100 fino a 500 cavalli; 4, di cui 1 in plancia, 1 in prossimità del locale o vano dell'apparato motore e 2 entro tale locale per potenze superiori a 500 cavalli; 1 in ciascuno degli eventuali locali o vani cucina, alloggio e delle installazioni radio elettriche. 2. Le dotazioni delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione fino a 3 miglia dalla costa sono: a) limitatamente alle navigazioni oltre un miglio dalla costa, un mezzo di governo ausiliario quale richiesto dal punto h) del comma 1 (per esempio anche un remo); b) pompa o attrezzo (sassola) di esaurimento; c) un ancorotto ed un cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri; d) una coppia di remi, o pagaie, dotate anche di gaffa; e) 3 fuochi a mano a luce rossa e 3 segnali a mano a stelle rosse, per le navi abilitate a navigazione oltre un miglio dalla costa; f) un dispositivo per segnalazioni acustiche; g) fanali regolamentari; h) un estintore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-190

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