Regolamento›Titolo VII
Art. 192
Disposizioni generali
In vigore dal 21 apr 1992
1. Per gli aliscafi e gli aeroscafi la costruzione ed i materiali dello scafo, gli impianti, le sistemazioni e le dotazioni devono corrispondere alle norme stabilite dal Ministero ai sensi dell' del presente regolamento ed ai regolamenti dell'ente tecnico.
Su detti mezzi deve essere previsto un numero di posti a sedere non inferiore al numero di persone che essi sono abilitati a trasportare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-192