Regolamento›Titolo VI
Art. 190
222 / 272Dotazioni
In vigore dal 21 apr 1992
1. Le dotazioni delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione tra 20 e 3 miglia dalla costa sono:
a) una bussola;
b) carte della zona;
c) 3 fuochi a mano a luce rossa;
d) 3 razzi a paracadute a luce rossa;
e) un dispositivo regolamentare per segnalazioni acustiche;
f) un ancorotto efficiente in relazioni alle dimensioni della nave, con cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri;
g) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso;
h) un mezzo di governo ausiliario, anche elementare, purchè indipendente dall'apparecchio di governo principale;
i) una pompa di esaurimento;
l) una gaffa;
m) fanali regolamentari;
n) estintori, nel seguente numero:
1 in plancia o posto di guida se l'apparato motore ha potenza
massima di esercizio fino a 20 cavalli; 1 in plancia ed 1 in
prossimità dell'apparato motore per potenze superiori a 20 fino a
100 cavalli; 3, di cui 1 in plancia e 2 in prossimità
dell'apparato motore per potenze superiori a 100 fino a 500
cavalli; 4, di cui 1 in plancia, 1 in prossimità del locale o
vano dell'apparato motore e 2 entro tale locale per potenze
superiori a 500 cavalli; 1 in ciascuno degli eventuali locali o vani cucina, alloggio e delle installazioni radio elettriche.
2. Le dotazioni delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione fino a 3 miglia dalla costa sono:
a) limitatamente alle navigazioni oltre un miglio dalla costa, un mezzo di governo ausiliario quale richiesto dal punto h) del comma 1 (per esempio anche un remo);
b) pompa o attrezzo (sassola) di esaurimento;
c) un ancorotto ed un cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri;
d) una coppia di remi, o pagaie, dotate anche di gaffa;
e) 3 fuochi a mano a luce rossa e 3 segnali a mano a stelle rosse, per le navi abilitate a navigazione oltre un miglio dalla costa;
f) un dispositivo per segnalazioni acustiche;
g) fanali regolamentari;
h) un estintore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-190