Regolamento›Titolo V
Art. 184
Stabilità
In vigore dal 21 apr 1992
1. Fermo restando quanto stabilito al libro II titolo I, le navi da pesca devono essere sottoposte a prova di stabilità sotto il controllo dell'ente tecnico al fine di accertare i dati di stabilità almeno nelle seguenti condizioni di carico:
a) nave vacante;
b) nave in assetto di pesca senza carico di pesce;
c) nave al rientro dalla campagna di pesca con il pieno di pescato.
2. Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri può essere concesso che le verifiche di stabilità siano limitate a condizione che siano in ogni caso accertati almeno i dati di stabilità della nave in assetto di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino più severi nei riguardi della stabilità.
3. L'armatore deve fornire al comandante della nave adeguate istruzioni riguardanti la stabilità.
4. Le istruzioni di cui al presente articolo devono essere controllate dall'ente tecnico che deve trasmetterne copia al Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-184