RegolamentoTitolo IV

Art. 180

Navi usate occasionalmente come rimorchiatori

In vigore dal 25 ott 2022
1. L'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, può autorizzare navi diverse dai rimorchiatori ad eseguire operazioni di rimorchio occasionali qualora ne sia accertata la specifica idoneità per il viaggio prestabilito anche in relazione all'unità da rimorchiare. 1-bis. Nel caso di società che adottano il manuale di cui all', l'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, può abilitare navi lagunari a eseguire operazioni di rimorchio di navi appartenenti alla flotta della società stessa, previo accertamento dell'idoneità anche in relazione alla sistemazione di fanali e segnali e alla categoria di nave da rimorchiare, fatto salvo il disposto di cui all', comma 5-bis. L'idoneità è riportata sui documenti di sicurezza. 1-ter. Per operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis si intendono le operazioni di rimorchio esclusivamente laterale. 1-quater. Le operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis sono eseguite senza passeggeri a bordo. 1-quinquies. Le procedure di rimorchio di cui al comma 1-bis sono contenute nel manuale operativo di cui all' e verificate durante le esercitazioni previste dallo stesso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-180

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