Regolamento›Titolo III
Art. 175
Norme applicabili alle navi adibite al trasporto di autoveicoli.
In vigore dal 30 lug 2005
1. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite il 1° settembre 1984, o posteriormente, devono rispondere alle pertinenti norme della convenzione stessa.
2. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di bandiera nazionale o straniera non soggette alla convenzione, devono rispondere agli emendamenti 81 della convenzione o, in alternativa, ai requisiti determinati con provvedimento del Ministero.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-175