RegolamentoLibro III

Art. 171

Protezione contro gli incendi

In vigore dal 21 apr 1992
1. Alle navi cisterna si applicano le norme del libro II titolo III del presente regolamento. Inoltre, alle navi costruite a decorrere dal 1 gennaio 1980 si applicano le prescrizioni addizionali stabilite nei commi seguenti. 2. Le navi di portata lorda uguale o superiore a 40000 tonnellate devono essere dotate di un impianto di gas inerte per la protezione delle cisterne del carico corrispondente ai regolamenti dell'ente tecnico. 3. Le navi adibite al trasporto di petrolio greggio di portata lorda compresa tra 20000 e 40000 tonnellate devono pure essere dotate dell'impianto a gas inerte di cui al comma 2, salvo i casi in cui le macchine di lavaggio delle cisterne del carico abbiano capacità inferiore a 60 metri cubi/ora e la sistemazione dell'impianto di gas inerte non sia giudicata dall'ente tecnico pratica e ragionevole in relazione alle caratteristiche di progetto della nave. 4. Le navi adibite al trasporto di prodotti raffinati di portata lorda compresa tra 20000 e 40000 tonnellate devono essere dotate dell'impianto di gas inerte di cui al comma 2 solo nel caso abbiano macchinette per il lavaggio delle cisterne del carico di capacità superiore a 60 metri cubi/ora. 5. Le navi cisterna di portata lorda non inferiore a 2000 tonnellate, che non siano dotate di un impianto fisso di estinzione incendio a schiuma per il ponte, devono essere dotate di un impianto di estinzione mobile a schiuma di caratteristiche corrispondenti ai regolamenti dell'ente tecnico per l'estinzione nella zona delle cisterne del carico di incendi determinati da spandimenti di petrolio. 6. I mezzi di estinzione incendio delle navi gasiere e chimichiere devono corrispondere alle norme internazionali recepite nell'ordinamento nazionale e per, quanto ritenuto pratico e ragionevole dall'ente tecnico, ai regolamenti dello stesso relativi alle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 7. Tutte le navi cisterna, indipendentemente dalla loro portata lorda, dotate di un sistema di lavaggio delle cisterne del carico con il petrolio greggio devono avere un impianto di gas inerte per la protezione delle cisterne del carico corrispondente ai regolamenti dell'ente tecnico. 8. Le disposizioni dei commi da 2 a 7 si applicano anche alle navi cisterna straniere che toccano porti italiani.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-171

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