Regolamento
Art. 167
Impianti non obbligatori
In vigore dal 21 apr 1992
1. Nel caso di navi che, pur non avendone l'obbligo, sono dotate di impianti radioelettrici, questi devono rispondere a tutti i requisiti stabiliti dalle norme tecniche. Nel caso di apparati radioelettrici non disciplinati dalle norme tecniche per gli impianti radio, questi devono essere conformi alle prescrizioni stabilite, caso per caso, dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-167