Regolamento
Art. 163
Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelegrafica
In vigore dal 21 apr 1992
1. La stazione radiotelegrafica, oltre al giornale di cui all', deve essere dotata dei seguenti documenti:
a) la licenza di esercizio corredata dal verbale di collaudo e dai verbali di ispezione;
b) il certificato di ogni operatore;
c) il codice internazionale dei segnali e i relativi allegati;
d) l'elenco alfabetico degli indicativi di chiamata;
e) la nomenclatura delle stazioni costiere;
f) la nomenclatura delle stazioni di navi;
g) la nomenclatura delle stazioni di radiorilevamento e che effettuano servizi speciali;
h) il manuale ad uso dei servizi mobile marittimo e mobile marittimo via satellite, nonché le disposizioni del presente regolamento riguardanti il servizio delle radiocomunicazioni a bordo delle navi;
i) le tariffe telegrafiche dei Paesi ai quali la stazione trasmette più frequentemente radiotelegrammi;
l) le istruzioni sul servizio dei telegrammi e dei radiotelegrammi;
m) un disegno di massima del profilo longitudinale della nave da cui risultino, in scala o quotate, tutte le antenne di servizio e i cavi metallici componenti l'attrezzatura della nave, correnti nelle imme- diate vicinanze dell'antenna principale e con andamento sensibilmente parallelo ad essa;
n) il quaderno contenente i dati delle calibrazioni dei radiogoniometri e dei controlli della loro esattezza e il registro dei rilevamenti radiogoniometrici;
o) le monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione;
p) lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo, per le installazioni effettuate dopo il 14 gennaio 1968.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-163