Regolamento
Art. 158
Servizio di ascolto radiotelefonico
In vigore dal 21 apr 1992
1. Ogni nave che, conformemente all', è dotata di una stazione radiotelefonica, deve avere a bordo, per ragioni di sicurezza, almeno un operatore radiotelefonista (che può essere qualsiasi membro dell'equipaggio) titolare di un certificato per la radiotelefonia adeguato al tipo di stazione radiotelefonica della nave.
2. Le navi di cui al comma precedente, tranne le navi da pesca, devono assicurare, durante la navigazione, un servizio di ascolto permanente sulla frequenza internazionale di soccorso per la radiotelefonia 2182 kHz a mezzo di un ricevitore radiotelefonico per tale ascolto, o di un autoallarme radiotelefonico, rispondente alle norme tecniche ubicato in timoneria.
3. Le navi che in conformità agli sono dotate di una stazione radiotelegrafica, devono assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto permanente sulla frequenza internazionale di soccorso per la radiotelefonia 2182 kHz a mezzo di un ricevitore radiotelefonico per tale ascolto o a mezzo di un autoallarme radiotelefonico, rispondente alle norme tecniche per impianti radio, ubicato in timoneria oppure nella stazione radiotelegrafica della nave, se ascritta alla prima categoria ai fini del servizio di corrispondenza pubblica.
4. Se il servizio di ascolto permanente di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene effettuato a mezzo di un autoallarme radiotelefonico, il dispositivo silenziatore di tale apparato deve essere escluso. Tale dispositivo può essere incluso solo nel caso che, a giudizio del comandante, le condizioni sono tali che l'ascolto con il silenziatore escluso potrebbe compromettere la sicurezza della navigazione della nave. In tale caso, per quanto possibile, il dispositivo silenziatore deve essere escluso durante i periodi di ascolto previsti dal regolamento delle radiocomunicazioni per il servizio radiotelefonico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-158