RegolamentoTitolo VII

Art. 148

Obbligo della stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche

In vigore dal 21 apr 1992
1. Devono essere dotate di una stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche rispondente alle prescrizioni dell' e delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri, eccetto quelle di stazza lorda uguale od inferiore a 500 tonnellate alla navigazione nazionale costiera; b) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; c) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; d) le navi da salvataggio abilitate a navigazione internazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-148

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