Regolamento

Art. 147

Dotazioni delle navi con caratteristiche nuove

In vigore dal 21 apr 1992
1. Le navi con caratteristiche nuove devono essere fornite delle particolari dotazioni stabilite caso per caso dal Ministero, sentito l'ente tecnico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-147

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