Regolamento
Art. 145
Materiali di servizio e dispensa dai materiali di rispetto per le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale, litoranea, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia
In vigore dal 25 ott 2022
Materiali di servizio e dispensa dai materiali di rispetto per le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale, litoranea, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia
1. Le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale e a navigazione litoranea devono essere dotate dei materiali di servizio di cui al precedente . Le navi abilitate a navigazione locale devono essere dotate dei materiali di servizio di cui al precendente punti a), b), c), d), e).
2. Per le navi di cui al precedente comma non sono prescritti i materiali di rispetto, salvo che per le navi abilitate a navigazione costiera.
2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali vale la seguente:
a) le navi lagunari a propulsione meccanica, oltre agli strumenti e alle dotazioni di cui agli , comma 1-bis e 142, comma 4-bis, hanno i seguenti materiali di servizio:
1) alberatura, secondo i piani della nave;
2) un altoparlante autonomo portatile, se di stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate.
2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-145