Regolamento›Titolo VII
Art. 150
Obbligo del ricevitore radiofonico
In vigore dal 21 apr 1992
1. Devono essere dotate di un ricevitore radiofonico rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, a meno che siano già dotate di una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica ad onda ettometriche o metriche, le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-150