RegolamentoTitolo VII

Art. 150

Obbligo del ricevitore radiofonico

In vigore dal 21 apr 1992
1. Devono essere dotate di un ricevitore radiofonico rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, a meno che siano già dotate di una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica ad onda ettometriche o metriche, le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-150

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