Regolamento›Titolo VII
Art. 151
Obbligo della stazione radiotelefonica ad onde metriche
In vigore dal 21 apr 1992
1. Devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde metriche di tipo fisso, rispondente alle prescrizioni della Convenzione e delle norme tecniche:
a) le navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda;
b) le navi da salvataggio;
c) le navi alle quali sia stata concessa l'esenzione dall'obbligo della stazione radiotelefonica ad onde ettometriche.
2. Il Ministero, in casi eccezionali, può dispensare dall'obbligo della stazione di cui al presente articolo le navi che trasportano passeggeri in brevi viaggi, in navigazione diurna, entro una fascia non superiore a 500 metri dalla costa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-151