Regolamento›Titolo VII
Art. 154
Esenzioni
In vigore dal 21 apr 1992
1. In casi eccezionali, per giustificati motivi, il Ministero può concedere a singole navi, escluse le navi da salvataggio, esenzioni di carattere parziale eventualmente condizionate.
2. Le esenzioni di cui al precedente comma possono essere concesse a navi adibite a viaggi nel corso dei quali la distanza massima dalla costa, la lunghezza dei viaggi stessi, l'assenza di rischi abituali della navigazione e le altre condizioni che riguardano la sicurezza siano tali da rendere non giustificata o non necessaria l'applicazione delle prescrizioni del presente titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-154