Regolamento›Titolo VII
Art. 152
Obbligo dell'impianto radiotelegrafico ad onde decametriche
In vigore dal 21 apr 1992
1. Devono essere dotate anche di un impianto radiotelegrafico ad onde decametriche, rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, le stazioni radiotelegrafiche delle navi, da passeggeri e da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, se costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed a 5000 tonnellate, se costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e di quelle di qualunque stazza che effettuino viaggi oltre lo stretto di Gibilterra od il Canale di Suez.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-152