Art. 152 · Obbligo dell'impianto radiotelegrafico ad onde decametriche
RegolamentoTitolo VII

Art. 152

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Obbligo dell'impianto radiotelegrafico ad onde decametriche

In vigore dal 21 apr 1992
1. Devono essere dotate anche di un impianto radiotelegrafico ad onde decametriche, rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, le stazioni radiotelegrafiche delle navi, da passeggeri e da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, se costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed a 5000 tonnellate, se costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e di quelle di qualunque stazza che effettuino viaggi oltre lo stretto di Gibilterra od il Canale di Suez.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-152