Regolamento›Titolo VII
Art. 156
Precauzioni speciali contro gli incendi
In vigore dal 21 apr 1992
1. È vietato porre nei locali delle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche materiali facilmente infiammabili.
2. I locali stessi devono essere dotati di almeno due estintori portatili da incendio, ad eccezione delle navi da passeggeri e da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate e delle navi da pesca di stazza lorda inferiore a 300 tonnellate per le quali è sufficiente la dotazione di un solo estintore portatile. Tali estintori devono essere di tipo approvato per tale specifico uso dal Ministero ed essere ubicati nelle vicinanze della porta d'ingresso.
3. Sulle navi cisterna e sulle navi comunque destinate al trasporto di merci infiammabili, di merci che emanino gas o vapori tossici, di esplosivi o di merci che possano dar luogo a miscele esplosive, la ventilazione dei locali delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche deve essere particolarmente curata.
4. L'isolamento delle antenne deve essere eseguito con speciale cura. I conduttori più soggetti alle influenze del campo elettromagnetico di trasmissione devono essere esenti da spazi spinterometrici nei quali possono prodursi scintille. In particolare, per le prese di terra e per i padiglioni delle antenne devono essere applicate le prescrizioni delle norme tecniche per gli impianti ra- dio.
5. Tutte le condutture elettriche all'impianto radio sul ponte di coperta e sulle sovrastrutture devono rispondere alle prescrizioni dell'ente tecnico.
6. Per le navi adibite solo temporaneamente al trasporto di sostanze esplosive o di materie infiammabili il Ministero può concedere deroghe caso per caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-156