RegolamentoTitolo VII

Art. 153

Obbligo degli impianti radiogoniometro e di radioguida

In vigore dal 21 apr 1992
1. Devono essere dotate di un impianto radiogoniometro, rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri e da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; b) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; c) le navi da salvataggio abilitate a svolgere servizio oltre 50 miglia dalla costa. 2. In casi eccezionali il Ministero può concedere a singole navi l'esenzione dall'obbligo dell'impianto radiogoniometrico, semprechè le navi stesse siano di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate e l'uso di tale apparecchio sia ritenuto non necessario, in relazione al servizio svolto, alle zone in cui si effettua la navigazione ed alle esigenze della sicurezza della navigazione. 3. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento appartenenti alle categorie indicate nelle lettere a), b), c) del punto 1 del presente articolo debbono essere dotate anche di un impianto di radioguida rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche per gli impianti radio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-153

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