Regolamento›Titolo VII
Art. 149
Obbligo della stazione radiotelefonica ad onde ettometriche
In vigore dal 21 apr 1992
1. Devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde ettometriche rispondente alle prescrizioni dei successivi articoli e delle norme tecniche:
a) le navi da passeggeri di stazza lorda uguale od inferiore a 500
tonnellate abilitate a navigazione non eccedente la navigazione
nazionale costiera se non sono già dotate della stazione radiotelegrafica di cui all';
b) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25
tonnellate, ma inferiore a 1600 tonnellate, se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all';
c) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30
tonnellate ma inferiore a 1600 tonnellate, se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all';
d) tutte le navi da salvataggio, anche se già munite della stazione radiotelegrafica a norma della lettera d) dell';
e) tutte le navi alle quali, ai sensi dell', sia stata
concessa esenzione dall'obbligo della stazione radiotelegrafica.
In questo caso la stazione radiotelefonica deve essere dotata, oltre che dell'impianto ad onde ettometriche, di un impianto
ricetrasmittente ad onde metriche rispondente alle norme tecniche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-149