Art. 147 · Dotazioni delle navi con caratteristiche nuove
Regolamento

Art. 147

86 / 272

Dotazioni delle navi con caratteristiche nuove

In vigore dal 21 apr 1992
1. Le navi con caratteristiche nuove devono essere fornite delle particolari dotazioni stabilite caso per caso dal Ministero, sentito l'ente tecnico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-147