Art. 148 · Obbligo della stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche
RegolamentoTitolo VII

Art. 148

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Obbligo della stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche

In vigore dal 21 apr 1992
1. Devono essere dotate di una stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche rispondente alle prescrizioni dell' e delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri, eccetto quelle di stazza lorda uguale od inferiore a 500 tonnellate alla navigazione nazionale costiera; b) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; c) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; d) le navi da salvataggio abilitate a navigazione internazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-148